Art. 197
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[1]((Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno o la disposizione sono avvalorati presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma, salvo il disposto dell'art. 193 per i rimborsi preavvisati.
[2]La chiusura del conto corrente per la capitalizzazione degl'interessi ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva