Art. 197

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1]((Le somme depositate dai correntisti sono fruttifere d'interesse a cominciare dal giorno successivo alla data del deposito, e l'interesse cessa di decorrere dal giorno che precede immediatamente quello in cui l'assegno o la disposizione sono avvalorati presso l'ufficio dei conti correnti, per il rimborso della somma, salvo il disposto dell'art. 193 per i rimborsi preavvisati.

[2]La chiusura del conto corrente per la capitalizzazione degl'interessi ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art197 · fonte su Normattiva