Art. 197

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[1]((Le valute da assegnare agli accreditamenti e addebitamenti, ai fini della decorrenza degli interessi, sono fissate dalle norme di servizio.

[2]La chiusura del conto corrente, per la capitalizzazione degli interessi, ha luogo il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art197 · fonte su Normattiva