Art. 199

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[1](Art. 199, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]In caso di dispersione del libretto o del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare, per lettera, il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato, contro ricevuta e contro il pagamento del prezzo di cui all'art. 188.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art199 · fonte su Normattiva