Art. 199
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((In caso di dispersione del libretto e del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare per lettera il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato contro ricevuta e contro rimborso delle spese e dei diritti stabiliti a favore dell'Istituto)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva