Art. 199

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((In caso di dispersione del libretto e del fascicolo degli assegni, il correntista deve denunziare per lettera il fatto al Banco, il quale rilascia un duplicato contro ricevuta e contro rimborso delle spese e dei diritti stabiliti a favore dell'Istituto)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art199 · fonte su Normattiva