Art. 2
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[1](Art. 2, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dal rispettivo statuto o regolamento.
[3]Il personale addetto all'ufficio del Credito fondiario e della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio e' compreso nell'organico proprio del Banco.
[4]Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva