Art. 2
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti rispettivi.
[2]Il personale addetto all'ufficio del credito fondiario ed a quello della Cassa di risparmio e' compreso nell'organico proprio del Banco, valendo per la sezione del Credito agrario il regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 93.
[3]Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva