Art. 2

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Le norme per l'amministrazione del Credito fondiario in liquidazione, della sezione speciale del Credito agrario e della Cassa di risparmio sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti rispettivi.

[2]Il personale addetto all'ufficio del credito fondiario ed a quello della Cassa di risparmio e' compreso nell'organico proprio del Banco, valendo per la sezione del Credito agrario il regolamento approvato con R. decreto 16 febbraio 1922, n. 93.

[3]Il Banco deve essere rimborsato di ogni spesa che sostenga, sia per il detto personale, sia per altro titolo o causa dipendente dalle aziende suddette)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art2 · fonte su Normattiva