Art. 200

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[1](Art. 200, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il Banco puo' concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei propri stabilimenti.

[3]Il trasferimento importa la estinzione del conto precedente, e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse ed il prezzo di cui all'art. 188.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art200 · fonte su Normattiva