Art. 200
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[1](Art. 200, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco puo' concedere il trasferimento del credito da uno ad altro dei propri stabilimenti.
[3]Il trasferimento importa la estinzione del conto precedente, e quindi devono essere riscossi dall'Istituto le tasse ed il prezzo di cui all'art. 188.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva