Art. 200
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Il Banco puo' concedere il trasferimento parziale o totale del credito da uno ad altro stabilimento, contro pagamento di una provvigione e rimborso delle spese)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva