Art. 203

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[1](Art. 203, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custodia, a tenore dell'art. 9 dello statuto.

[3]I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.

[4]Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio che saranno inserite in ciascuna polizza.

[5]I preposti locali hanno facolta' di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art203 · fonte su Normattiva