Art. 203
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[1](Art. 203, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custodia, a tenore dell'art. 9 dello statuto.
[3]I depositi a custodia possono essere chiusi od aperti.
[4]Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio che saranno inserite in ciascuna polizza.
[5]I preposti locali hanno facolta' di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva