Art. 203
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[1]((Gli stabilimenti autorizzati dal Consiglio di amministrazione ricevono depositi a custudia, a norma dell'art. 9 dello statuto.
[2]I depositi a custodia possono essere liberi o vincolati: gli uni e gli altri chiusi o aperti.
[3]Possono anche essere ricevuti dagli stabilimenti predetti depositi da custodire in cassette, secondo speciali norme di servizio che saranno inserite in ciascuna polizza.
[4]I preposti locali hanno facolta' di rifiutare depositi di dimensioni soverchiamente ingombranti.
[5]I valori costituenti i depositi intestati a donna maritata si presumono parafernali, eccetto che sia stata espressamente apposta, al momento della sostituzione del deposito, l'annotazione di vincolo dotale)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva