Art. 205
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 205, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I depositi in cassette, involucri o plichi, sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore e del cassiere, dopo che questi si sia accertato che non contengano materie nocive e pericolose.
[3]La suggellazione del deposito e' fatta in ceralacca con impronta nitida di uno speciale contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.
[4]Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.
[5]La dichiarazione del deposito e l'involucro o cassetta contenente il deposito debbono portare, oltre la firma del cassiere, anche quella del depositante.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva