Art. 205
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[1]((I depositi in cassette, involucri e plichi sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore o di chi per esso e del cassiere, previo accertamento che non contengano materie nocive o pericolose.
[2]La suggellazione del deposito e' fatta in ceralacca, con impronta nitida di un contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.
[3]Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.
[4]L'involucro o cassetta contenente il deposito deve portare, oltre la firma del cassiere, quella del depositante. La ricevuta del deposito e' anche firmata dal direttore o da chi per esso)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva