Art. 205

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[1]((I depositi in cassette, involucri e plichi sono suggellati alla presenza del depositante, del direttore o di chi per esso e del cassiere, previo accertamento che non contengano materie nocive o pericolose.

[2]La suggellazione del deposito e' fatta in ceralacca, con impronta nitida di un contrassegno del depositante e del bollo speciale dello stabilimento.

[3]Eguali suggelli sono anche impressi a ceralacca, tanto sul documento della dichiarazione di deposito, che il depositante rilascia al Banco, quanto sul documento di ricevuta che lo stabilimento rilascia all'interessato.

[4]L'involucro o cassetta contenente il deposito deve portare, oltre la firma del cassiere, quella del depositante. La ricevuta del deposito e' anche firmata dal direttore o da chi per esso)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art205 · fonte su Normattiva