Art. 215
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[1](Art. 215, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]I depositi aperti sono costituiti esclusivamente da titoli.
[3]I titoli debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta fornitagli dal Banco, la quale rimane allegata al deposito e sono calcolati, se del caso, al valore reale di Borsa.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva