Art. 215

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[1]((I depositi aperti possono essere costituiti da titoli nazionali od esteri od anche da valute metalliche di qualsiasi specie.

[2]I titoli e le valute debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta, fornitagli dal Banco, con ogni particolarita' che valga a identificarli e debbono essere calcolati ai fini della determinazione dei diritti dovuti dall'Istituto, i titoli al maggiore valore fra il corrente e il nominale e le valute metalliche in base al valore intrinseco)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art215 · fonte su Normattiva