Art. 215
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[1]((I depositi aperti possono essere costituiti da titoli nazionali od esteri od anche da valute metalliche di qualsiasi specie.
[2]I titoli e le valute debbono essere descritti dal depositante su apposita distinta, fornitagli dal Banco, con ogni particolarita' che valga a identificarli e debbono essere calcolati ai fini della determinazione dei diritti dovuti dall'Istituto, i titoli al maggiore valore fra il corrente e il nominale e le valute metalliche in base al valore intrinseco)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva