Art. 219
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[1](Art. 219, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1903, n. 615).
[2]Il diritto di custodia che il Banco esige e' determinato dal Consiglio di amministrazione, e dev'essere pagato all'atto del deposito; non e' rimborsato dal Banco, neanche in parte, in caso di ritiro anticipato, e si liquida ragguagliandolo ai periodi di rinnovazione e al valore dei titoli rimasti in deposito.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva