Art. 219
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[1]((I diritti di custodia dovuti al Banco sono stabiliti con apposita tariffa approvata dal Consiglio di amministrazione, in proporzione della durata dei depositi, e debbono essere pagati contemporaneamente alla costituzione di essi.
[2]I diritti dovuti all'Istituto per i periodi di rinnovazione vanno calcolati alla data dell'ultima scadenza del deposito e in base al valore di esso.
[3]In caso di ritiro anticipato, parziale o totale, del deposito non compete al depositante rimborso o riduzione dei diritti di custodia da lui gia' corrisposti o dovuti)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva