Art. 220
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[1](Art. 220, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La restituzione della totalita' dei titoli rappresentati da ciascuna ricevuta, quando sia chiesta dopo la scadenza, non viene consentita, se non dietro rimborso del diritto dovuto.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva