Art. 220
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((La restituzione totale dei valori corrispondenti a ciascuna ricevuta di deposito o qualsiasi altra operazione richiesta dal depositante non puo' essere consentita se non previo rimborso dei diritti e dello spese eventualmente dovute all'Istituto)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva