Art. 223
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[1](Art. 223, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il Banco, ove ne sia, volta per volta, richiesto per lettera dal depositante, s'incarica d'incassare i semestri scaduti e i dividendi sui titoli depositati, nonche' i titoli rimborsati per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.
[3]Su questa riscossione vien percepita la provvigione che e' stabilita dal Consiglio d'amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva