Art. 223

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[1](Art. 223, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Il Banco, ove ne sia, volta per volta, richiesto per lettera dal depositante, s'incarica d'incassare i semestri scaduti e i dividendi sui titoli depositati, nonche' i titoli rimborsati per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.

[3]Su questa riscossione vien percepita la provvigione che e' stabilita dal Consiglio d'amministrazione.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art223 · fonte su Normattiva