Art. 223
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[1]((Per i titoli ricevuti di deposito il Banco non si incarica che della custodia, ma, ove ne sia volta per volta richiesto per lettera dal depositante, puo' curare l'incasso dei semestri scaduti e dei dividendi sui titoli depositati nonche' dei titoli rimborsabili per sorteggio, tenendone il montare infruttifero a disposizione dello stesso depositante.
[2]Su queste riscossioni viene percepita la provvigione d'incasso stabilita dal Consiglio d'amministrazione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva