Art. 231
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[1](Art. 231, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Nelle operazioni di vendita dei titoli sui quali siano autorizzate anticipazioni il Banco puo' accordare al committente anticipazioni, nei limiti stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie, e da liquidarsi alla data della vendita effettiva di essi.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva