Art. 231
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((I titoli dei quali sia commessa al Banco la vendita, debbono essere descritti nella domanda che li accompagna. Qualora si tratti di titoli sui quali, a norma di legge, siano autorizzate anticipazioni, il Banco puo' consentire al committente anticipi, nei limiti stabiliti dall'art. 101 del presente regolamento, alle condizioni ordinarie e da liquidarsi alla data della vendita effettiva dei titoli)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva