Art. 233

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[1](Art. 233, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Speciali istruzioni, approvate dal Ministero del tesoro, disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli per conto terzi.

[3]Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente che la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art233 · fonte su Normattiva