Art. 233
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[1]((Speciali istruzioni deliberate dal Consiglio di amministrazione disciplinano il funzionamento del servizio di compra-vendita dei titoli per conto terzi.
[2]Le domande e le operazioni concernenti questo ramo di servizio sono rispettivamente registrate in apposito protocollo ed in speciali libri, da rendersi ostensibili, ad ogni richiesta, agli ispettori governativi, egualmente con la corrispondenza ed i relativi contrattini di Borsa degli agenti di cambio)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva