Art. 234
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[1](Art. 234, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]In tutti i casi nei quali il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori, a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152, per quanto concerne la documentazione.
[3]Per` quanto riguarda i titoli che furono esibiti, questi potranno essere restituiti alle parti quando trattisi di atti pubblici; e, quando trattisi di atti non depositati presso un ufficio pubblico, verranno trattenuti dal Banco.
[4]Il pagamento sara' fatto con speciale ordinanza del direttore nella quale saranno elencati e descritti i documenti presentati per lo svincolo, previo il nulla osta legale locale e l'autorizzazione della Direzione generale.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva