Art. 234
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[1]((Nei casi in cui il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152, per quanto concerne la documentazione.
[2]Quando si tratti di somme non eccedenti le L. 300 occorre che gli interessati dimostrino la loro qualita' ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere le somme o ad avere restituiti i titoli ed i valori, in base ai documenti che saranno all'uopo richiesti.
[3]I titoli esibiti potranno essere restituiti alle parti se costituiscono atti pubblici; mentre se trattisi di atti non depositati presso un ufficio pubblico, verranno trattenuti dal Banco.
[4]Il pagamento sara' fatto con speciale ordinanza del direttore, nella quale saranno elencati e descritti i documenti presentati per lo svincolo)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva