Art. 234

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1]((Nei casi in cui il Banco debba procedere a pagamenti o restituzione di somme, titoli e valori a favore di eredi, si osservano le disposizioni dell'art. 152, per quanto concerne la documentazione.

[2]Quando si tratti di somme non eccedenti le L. 300 occorre che gli interessati dimostrino la loro qualita' ereditaria ed il diritto esclusivo ad esigere le somme o ad avere restituiti i titoli ed i valori, in base ai documenti che saranno all'uopo richiesti.

[3]I titoli esibiti potranno essere restituiti alle parti se costituiscono atti pubblici; mentre se trattisi di atti non depositati presso un ufficio pubblico, verranno trattenuti dal Banco.

[4]Il pagamento sara' fatto con speciale ordinanza del direttore, nella quale saranno elencati e descritti i documenti presentati per lo svincolo)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art234 · fonte su Normattiva