Art. 235
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[1](Art. 235, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Il servizio di ricevitoria e delle casse provinciali assunte o da assumersi dal Banco in base a speciali capitolati viene esercitato dal personale dell'Istituto, a norma delle leggi, istruzioni e regolamenti, sulla riscossione delle imposte dirette e sulle Amministrazioni provinciali.
[3]Nelle sedie e succursali nelle quali il Banco esercita servizio di ricevitoria, i direttori od i funzionari che ne facciano le veci, ne assumono la rappresentanza nella qualita' di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio deliberate dal Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva