Art. 235
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((Il servizio di ricevitoria e della casse provinciali assunte o da assumersi dal Banco in base a speciali capitolati viene esercitato dal persouale dell'Istituto, a norma delle leggi, delle istruzioni e dei regolamenti sulla ricossione delle imposte dirette e sulle amministrazioni provinciali.
[2]Negli stabilimenti nei quali il Banco esercita il servizio dl ricevitoria, i direttori ed i funzionari che ne facciano le veci assumono la rappresentanza nella qualita' di ricevitori e di cassieri provinciali, osservate le norme speciali di servizio deliberate dal Consiglio di amministrazione)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva