Art. 238
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[1](Art. 238, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]La gerarchia fra gli impiegati e' costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parita' di grado e di classe dall'anzianita'.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva