Art. 238
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[1]((L'ordine indicato all'art. 237 stabilisce la gerarchia fra le varie categorie e fra i gradi di ciascuna categoria, salvo per i cassieri capi, per l'usciere capo e per i primi uscieri, i quali sono rispettivamente equiparati ai capi di ufficio, ai primi commessi di cassa e ai commessi di cassa.
[2]La gerarchia fra gli impiegati di uno stesso grado e' determinata dall'anzianita' nel grado, accresciuta o diminuita dalla complessiva durata di cui siano stati eventualmente abbreviati o prolungati i periodi di termini normali per la consecuzione de-l aumenti ai sensi degli articoli 259 c) e seguenti.
[3]A parita' di tali condizioni si conserva l'ordine gerarchico precedente.
[4]Per gli impiegati nominati o promossi in virtu' di concorso, la gerarchia e' determinata della graduatoria stabilita in seguito agli esami, tenuto presente l'art. 262.
[5]Nei riguardi del rimanente personale di prima nomina la gerarchia e' stabilita dalla data della nomina, ed a parita' di data dell'ordine della nomina)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva