Art. 245
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[1](Art. 245, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]I vincitori dei concorsi, di cui all'art. 242, sono nominati alunni nel limite dei posti vacanti. Essi per il primo anno di servizio dalla data di decorrenza della nomina sono tenuti in esperimento e percepiscono una indennita' nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, ma che in nessun caso puo' essere superiore a L. 125 al mese.
[3]Trascorso tale periodo, ove l'esperimento sia riuscito favorevole sotto ogni riguardo, viene confermata la loro nomina; in caso contrario, la nomina e' come non avvenuta, e l'alunno viene licenziato, senza che cio' gli dia diritto ad alcuna indennita' o compenso speciale.
[4]Ai fini dell'esperimento non si tien conto delle brevi interruzioni di servizio per motivi legittimi; puo' invece il Consiglio d'amministrazione prolungare in corrispondenza il detto periodo, quando trattisi di lunga assenza, oltre i tre mesi, per motivi di servizio militare, di malattia od altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far presumere venuta meno la sana costituzione fisica, di cui all'art. 242.
[5]Gli alunni poi vengono promossi ufficiali di ultima classe in ragione del numero dei posti vacanti, secondo l'ordine di anzianita' stabilito a norma dell'art. 239.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva