Art. 245

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[1]((I vincitori dei concorsi, di cui all'art. 242 sono nominati segretari nel limite dei posti vacanti.

[2]Essi per il primo anno di servizio dalla data della decorrenza della nomina sono tenuti in esperimento e percepiscono una indennita' pari allo stipendio iniziale del grado.

[3]Trascorso il detto periodo tenuti presenti i rapporti dei direttori, il Consiglio d'amministrazione delibera secondo i casi la conferma della nomina o il licenziamento.

[4]Il Consiglio d'amministrazione puo', con giudizio insindacabile deliberare il licenziamento dell'impiegato in esperimento anche prima dello scadere del periodo dell'anno di prova per accertata incapacita', per ragioni disciplinari o per altro qualsiasi grave motivo.

[5]Qualora l'impiegato venga confermato, acquista, con decorrenza dalla prima nomina, tutti i diritti che ne conseguono; nel caso, invece, di licenziamento non gli spetta alcuna indennita' o compenso speciale, ritenendosi la nomina come non avvenuta.

[6]Ai fini dell'esperimento non si tiene conto delle interruzioni di servizio per motivi legittimi, che complessivamente non oltrepassino i due mesi.

[7]Quando trattisi pero' di lunga assenza, oltre il detto limite, per motivi di servizio militare, di malattia od altro, e sempre che, nel caso di malattia, questa non sia di tale natura da far venire meno la sana costituzione fisica di cui all'art. 242, il periodo di esperimento s'intende di diritto prorogato fino al compimento di un anno di servizio effettivo)).

Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art245 · fonte su Normattiva