Art. 25

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[1](Art. 25, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto.1908, n. 615).

[2]Il Consiglio d'amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte al mese a norma dello statuto, se il numero e l'indole degli affari lo richiedano. Puo' inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.

[3]Alle tornate puo' sempre intervenire il consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.

[4]Alle tornate assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero del tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere, in tempo opportuno, gli atti e documenti degli affari da trattare.

[5]Dopo la comunicazione di cui all'art. 8 dell'allegato P della legge 8 agosto 1895, nessun affare puo' essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previo accordo con l'ispettore o col delegato sopra indicati.

[6]Il segretario generale del Banco, ed in caso di sua assenza il funzionario che lo sostituisce, esercita funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali, egli puo' farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art25 · fonte su Normattiva