Art. 25
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[1]((Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno due volte al mese a norma dello statuto, se il numero a l'indole degli affari lo richiedano. Puo' inoltre essere convocato straordinariamente dal direttore generale, sempre quando egli lo creda opportuno.
[2]Alle tornate puo' sempre intervenire il Consigliere supplente; ma egli non prende parte alle votazioni, se non quando sostituisca un membro effettivo eletto dal Consiglio generale.
[3]Alle tornate assiste l'ispettore governativo o il delegato del Ministero del tesoro, a disposizione del quale l'Istituto deve mettere in tempo opportuno gli atti e i documenti degli affari da trattare.
[4]Dopo la comunicazione di cui all'art. 8 dell'allegato P alla legge 8 agosto 1895, nessun affare puo' essere aggiunto al detto elenco, se non in caso di urgenza, previa comunicazione all'ispettore o al delegato sopra indicati.
[5]Il segretario generale del Banco, ed in caso di sua assenza il funzionario che lo sostituisce, esercita le funzioni di segretario del Consiglio. Per raccogliere la discussione orale e redigere i relativi verbali, egli puo' farsi coadiuvare da altri impiegati di sua fiducia)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva