Art. 252
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[1](Art. 252, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Le promozioni ai posti di segretario e di ragioniere di ultima classe hanno luogo: per tre quarti per esami di concorso, osservate le disposizioni dell'art. 213; per un quarto a scelta tra gli agenti e gli ufficiali di 1ª e 2ª classe, per merito assoluto di servizio, riconosciuto dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione motivata presa su proposta del direttore generale.
[3]Il concorso e' bandito per un numero di posti non superiore al doppio di quelli vacanti.
[4]Al concorso possono prender parte tutti gli agenti nonche' gli ufficiali che abbiano almeno otto anni di servizio; per i laureati o muniti di diploma di Istituti superiori, il servizio utile per il concorso e' ridotto a cinque anni.
[5]La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito assoluto di servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva