Art. 252
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[1]((Le promozioni ai posti di capi di ufficio di ultima classe hanno luogo: per tre quarti per esami di concorso, osservate le disposizioni degli articoli 213 e 244; per un quarto a scelta tra gli agenti e gli ufficiali di 1ª e 2ª classe, per merito assoluto di servizio, riconosciuto dal Consiglio di amministrazione con deliberazione motivata presa su proposta del direttore generale.
[2]Il concorso e' bandito per un numero di posti non superiore al doppio di quelli vacanti.
[3]Al concorso possono prender parte tutti gli agenti nonche' gli ufficiali che abbiano almeno otto anni di servizio; per i laureati o muniti di diploma di Istituti superiori, il servizio utile per il concorso e' ridotto a cinque anni.
[4]La nomina ha luogo alternativamente tra i vincitori del concorso e quelli scelti per merito assoluto di servizio, in ragione di tre e uno rispettivamente.
[5]L'assegnazione, sia per prima nomina che in caso di passaggio dei capi di ufficio a capo dell'ufficio di segreteria o di quello di ragioneria e' disposta con provvedimento del direttore generale)).
Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva