Art. 253
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 252-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Sono esclusi dagli esami, di cui all'articolo precedente, gl'impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio.
[3]Puo' altresi' il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, escludere gl'impiegati che non abbiano dato prova di capacita', diligenza e buona condotta, nel qual caso pero' la deliberazione deve esser presa con almeno quattro voti.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva