Art. 253

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 252-bis, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]Sono esclusi dagli esami, di cui all'articolo precedente, gl'impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pene disciplinari superiori alla sospensione dallo stipendio.

[3]Puo' altresi' il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, escludere gl'impiegati che non abbiano dato prova di capacita', diligenza e buona condotta, nel qual caso pero' la deliberazione deve esser presa con almeno quattro voti.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art253 · fonte su Normattiva