Art. 253
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[1]((Il Consiglio di amministrazione delibera sulle domande di ammissione al concorso, escludendo gli impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pene disciplinari superiori alla sospensione dello stipendio.
[2]Puo', altresi', il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale escludere gli impiegati che non abbiano dato prova di capacita', diligenza e buona condotta)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva