Art. 256
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[1](Art. 255, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La nomina dei sottocassieri e' fatta dal Consiglio di amministrazione in base a terne presentate dal direttore generale.
[3]I concorrenti debbono essere forniti di licenza ginnasiale o tecnica, avere buona calligrafia, avere un'eta' non minore di 25 anni e non maggiore di 35 compiuti alla data della nomina, ed essere di regolare condotta e di sana costituzione fisica.
[4]Nelle terne per la nomina dei sottocassieri possono essere compresi i nomi di applicati del Banco in attivita' di servizio, nei riguardi dei quali soltanto puo' farsi deroga al limite massimo di eta', di cui nel precedente comma.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva