Art. 256
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[1]((I cassieri sono di regola nominati a scelta dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, fra gli applicati di eta' non minore di venticinque anni e con almeno tre anni di servizio, che ne abbiano fatto richiesta e siano ritenuti idonei a coprire il posto.
[2]La scelta deve cadere sugli aspiranti piu' capaci, tenuti presenti a parita' di merito, i requisiti di cui all'art. 262.
[3]In mancanza di aspiranti idonei fra gli applicati, e salva la facolta' prevista all'art. 243-bis, i posti di cassiere vacanti possono essere coperti da persone estranee, scelte fra coloro che abbiano sostenuto con esito favorevole un esame di idoneita', secondo le norme prescritte dal Consiglio di amministrazione.
[4]All'esame possono prendere parte gli aspiranti che il direttore generale, con decisione insindacabile, creda di ammettere fra quelli che abbiano presentato domanda.
[5]Ai fini della scelta deve tenersi conto dei titoli e certificati che il candidato produca oltre quelli prescritti.
[6]Gli aspiranti devono avere un'eta' non minore di 25 anni e non maggiore di 30 anni compiuti nell'ultimo giorno del termine fissato per la presentazione dei documenti e possedere gli altri requisiti di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 242.
[7]Sono applicabili agli esami e alle nomine ai posti di cassiere le disposizioni di cui agli articoli 243 e 245. L'anno di esperimento deve essere fornito per meta' negli uffici amministrativo-contabile e per meta' nell'ufficio di cassa)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva