Art. 257

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[1](Art. 260, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La nomina degli applicati e quella delle applicate e' fatta a scelta tra quelli che hanno superato uno speciale esame di idoneita' da farsi secondo Le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

[3]Gli aspiranti debbono essere forniti di licenza tecnica, ginnasiale o normale, avere un'eta' non minore di 19 anni ne' maggiore di 35 compiuti nel giorno in cui scade il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione agli esami, essere di regolare condotta e di sana costituzione fisica.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art257 · fonte su Normattiva