Art. 257
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[1]((La nomina degli applicati ha luogo in base a pubblico concorso per esame, salvo la disposizione di cui all'art. 243-bis.
[2]All'esame di concorso consistente in prove scritte e orali sono ammessi coloro che posseggono i requisiti di cui ai nn. 1, 3 e 4 dell'art. 242, e siano forniti della licenza delle scuole ginnasiali, tecniche o normali o di altro titolo equipollente.
[3]Le norme per le prove e la documentazione dei requisiti di cui sopra sono fissate dal Consiglio di amministrazione.
[4]Sono estese al concorso e alle nomine ai posti di applicato le disposizioni di cui agli articoli 242, ultimi due comma, 243, 245 e 262)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva