Art. 258

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[1](Art. 261, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).

[2]La nomina degli inservienti e' fatta dal Consiglio di amministrazione.

[3]Gli aspiranti debbono avere i seguenti requisiti:

[4]1° eta' non minore di 19 anni e non maggiore di 35, compiuti, alla data della nomina;

[5]2° istruzione di grado inferiore (licenza elementare, o almeno diploma di maturita');

[6]3° moralita' costantemente serbata, comprovata, oltre che dai certificati negativi di penalita' e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla questura ed ai RR. carabinieri per mezzo dell'autorita' politica;

[7]3°-bis sana costituzione fisica.

[8]Per la nomina degli inservienti e' titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata.

[9]L'usciere capo e' nominato a scelta tra i commessi di cassa e gli uscieri: i commessi di cassa sono scelti tra gli uscieri e gli inservienti; gli uscieri tra gli inservienti.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art258 · fonte su Normattiva