Art. 258
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 261, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]La nomina degli inservienti e' fatta dal Consiglio di amministrazione.
[3]Gli aspiranti debbono avere i seguenti requisiti:
[4]1° eta' non minore di 19 anni e non maggiore di 35, compiuti, alla data della nomina;
[5]2° istruzione di grado inferiore (licenza elementare, o almeno diploma di maturita');
[6]3° moralita' costantemente serbata, comprovata, oltre che dai certificati negativi di penalita' e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla questura ed ai RR. carabinieri per mezzo dell'autorita' politica;
[7]3°-bis sana costituzione fisica.
[8]Per la nomina degli inservienti e' titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata.
[9]L'usciere capo e' nominato a scelta tra i commessi di cassa e gli uscieri: i commessi di cassa sono scelti tra gli uscieri e gli inservienti; gli uscieri tra gli inservienti.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva