Art. 258
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[1]((La nomina dei fattorini e' fatta dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale.
[2]Gli aspiranti debbono avere i seguenti requisiti:
[3]1° eta' non minore di 18 anni e non maggiore di 30 compiuti alla data della nomina;
[4]2º istruzione di grado inferiore (licenza elementare o almeno diploma di maturita');
[5]3° moralita' costantemente serbata, comprovata; oltre che dai certificati negativi di penalita' e di carichi pendenti, dalle informazioni attinte alla questura ed ai RR. carabinieri per mezzo della autorita' politica;
[6]4° sana costituzione fisica.
[7]Per la nomina dei fattorini e' titolo di preferenza il servizio prestato nell'esercito o nell'armata.
[8]I fattorini, per il primo anno di servizio dalla data di decorrenza della nomina, sono tenuti in esperimento ai sensi dell'art. 245.
[9]Essi possono in qualunque tempo essere destinati alle agenzie con la qualita' di funzionanti commessi di cassa, con l'obbligo di prestare la prescritta cauzione.
[10]Gli uscieri sono nominati a scelta, per merito, dal Consiglio di amministrazione fra i fattorini, i primi uscieri fra gli uscieri e i fattorini, l'usciere capo fra i commessi di cassa e i primi uscieri)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva