Art. 26

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[1](Art. 26, Reg. gen. approvato con R. decreto 2 agosto 1908, n. 615).

[2]Ai consiglieri d'amministrazione che non dimorino effettivamente in Palermo e' dovuto, oltre l'indennita' di presenza in L. 20 per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, di cui all' art. 22 dallo statuto, e la diaria di L. 20 per ogni giorno di viaggio, cosi' per l'andata come per il ritorno, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale, a norma dell'art. 22 del presente regolamento.

Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 20 marzo 1920 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art26 · fonte su Normattiva