Art. 26

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((Ai consiglieri d'amministrazione che non dimorino effettivamente in Palermo e' dovuto, oltre l'indennita' di presenza in lire cinquanta per ciascun giorno in cui intervengano alle sedute, di cui all'art. 22 dello Statuto, e alla diaria di lire cinquanta per ogni giorno di viaggio, cosi' per l'andata come per il ritorno, il rimborso delle spese di viaggio nella misura e alle condizioni fissate per i componenti il Consiglio generale, a norma dell'art. 22 del presente regolamento)).

Testo vigente dal 20 marzo 1920 al 10 giugno 1922 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1914-08-06;895~art26 · fonte su Normattiva