Art. 261
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[1](Art. 264, approvato con R. D. 16 ottobre 1913, n. 1283).
[2]Le promozioni di grado a scelta possono, a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere precedute da un periodo di esperimento non maggiore di un anno, col semplice incarico di esercitare le funzioni del grado o dell'ufficio superiore cui le promozioni medesime si riferiscono.
[3]Il tempo trascorso nelle funzioni predette, qualora l'esperimento riesca favorevole, e' produttivo di effetto, rispetto alla carriera, dal giorno in cui e' conferito l'incarico.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva