Art. 261
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[1]((Le promozioni di grado a scelta possono a giudizio del Consiglio di amministrazione, essere precedute da un periodo di esperimento non maggiore di un anno, col semplice incarico di esercitare le funzioni del grado o dell'ufficio superiore cui le promozioni medesime si riferiscono.
[2]Il tempo trascorso nelle funzioni predette qualora l'esperimento riesca favorevole, e' produttivo di ogni effetto dal giorno in cui e' conferito l'incarico)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva