Art. 268
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[1](Art. 269, Reg. gen. approvato con R. D. 2 agosto 1908, n. 615).
[2]Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private Amministrazioni, ne' essere consiglieri provinciali o comunali, ne' collaborare a giornali politici, ne' attendere a professioni o ad occupazioni incompatibili coi doveri di ufficio e con l'orario.
[3]In nessun caso essi possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.
[4]I capi di ufficio hanno l'obbligo di far noto al direttore generale quelli tra gli impiegati dipendenti, che in qualsiasi tempo si trovino nei casi delle anzidette incompatibilita'.
Testo vigente dal 26 settembre 1914 al 10 giugno 1922 · versione 0 su Normattiva