Art. 268
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[1]((Gli impiegati del Banco, oltre i casi previsti dall'art. 40 dello statuto, non possono occupare cariche o uffici gratuiti o retribuiti presso pubbliche o private Amministrazioni, ne' essere consiglieri provinciali o comunali, ne' collaborare a giornali politici, ne' attendere a professioni o ad altre occupazioni.
[2]In nessun caso possono assumere amministrazioni giudiziarie o amichevoli.
[3]I preposti agli uffici della Direzione generale e agli stabilimenti hanno l'obbligo di indicare al direttore generale gli impiegati dipendenti che si trovino nei casi delle incompatibilita' previste nell'art. 40 dello statuto e nel presente articolo)).
Testo vigente dal 10 giugno 1922 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva